La ricostruzione di pneumatici è regolamentata da severe norme tecniche: Regolamento ECE ONU 108 (Vettura) e Regolamento ECE ONU 109 (Veicoli Commerciali).
Tali Regolamenti disciplinano tutte le fasi del processo di ricostruzione, stabiliscono criteri e requisiti per l’omologazione dell’impianto di ricostruzione, definiscono tutte le marcature da riportare sul pneumatico.
Per ottenere e mantenere l'omologazione 108 e 109, infatti, l'impianto è soggetto a controlli e deve sottoporre periodicamente un numero stabilito di pneumatici a prove di carico e velocità così come avviene per l'omologazione delle gomme nuove.
Si tratta, quindi, di controlli che garantiscono sicurezza, prestazioni e durata al pari degli altri pneumatici. Tra i maggiori utilizzatori di pneumatici ricostruiti figurano anche il settore del trasporto pesante e quello aereo, che è molto attento alle norme di sicurezza.
L’omologazione dei pneumatici ricostruiti rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti ECE ONU 108 e 109 (vettura e veicoli commerciali) è obbligatoria.
Dal 13 settembre 2006 non è più possibile commercializzare in tutto il territorio dell’Unione Europea pneumatici ricostruiti non conformi alle norme ECE ONU 108 e 109. Lo prevede la Decisione 2006/443/CE del Consiglio Europeo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 4 luglio 2006.
Il pneumatico ricostruito omologato riporta un marchio di omologazione.