AIRP - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici
 


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I riconoscimenti

2002
La Finanziaria 2002 - legge 28 dicembre 2001 n° 448 – ha previsto la riserva del 20% per i pneumatici ricostruiti negli acquisti di pneumatici di ricambio delle flotte pubbliche. Al comma 14 dell’art. 52 si legge:

Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione di pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all’acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale”.

2003
Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 9 gennaio 2003 (cd decreto di sburocratizzazione della carcassa) ha eliminato dall’elenco dei rifiuti i pneumatici ricostruibili. Pertanto i pneumatici destinati alla ricostruzione non essendo più rifiuti non sono soggetti agli oneri burocratici della normativa di riferimento.

2004
La Corte Costituzionale ha emanato una sentenza di rilievo per la tutela ambientale in cui ha ribadito la validità dell’obbligo della riserva per i pneumatici ricostruiti della quota del 20% negli acquisti di pneumatici al ricambio delle flotte pubbliche (Finanziaria 2002).

Nella sentenza si legge che “è evidente la valenza ecologica dell’attività di ricostruzione dei pneumatici, in quanto, secondo talune stime, tende a ridurre di circa la metà i pneumatici usati da avviare allo smaltimento, consentendo, nello stesso tempo, di valorizzare un’utile risorsa con conseguente risparmio energetico ed economico. Inoltre – continua la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale – i processi di ricostruzione delle gomme usate sono presi in considerazione dalla normativa comunitaria, anche sotto il profilo della sicurezza del prodotto, come si può desumere dalle decisioni del Consiglio 2001/507/CE e 2001/509/CE del 26 giugno 2001 concernenti l’adesione della Comunità europea ai regolamenti nn. 108 e 109 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativi all’omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore ed i loro rimorchi”.

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